Aprilia / Contributo di costruzione: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune nella querelle con Rida Ambiente

APRILIA – Colpo di scena nel lungo contenzioso tra il Comune di Aprilia e la società Rida Ambiente srl: il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar di Latina, stabilendo che il contributo di costruzione richiesto dall’amministrazione comunale è legittimo e deve essere versato.

La decisione dei giudici di Palazzo Spada arriva a tre anni di distanza dal pronunciamento del Tar che, nell’ottobre 2022, aveva accolto il ricorso di Rida Ambiente contro la richiesta comunale di versare circa 162mila euro per la realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) in via Valcamonica.

Secondo il Consiglio di Stato, l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione è prevista solo nel caso in cui le opere siano realizzate da enti pubblici o abbiano una finalità di interesse generale a tempo indeterminato, con un utilizzo effettivo da parte dell’intera collettività. Una condizione che, nel caso dell’impianto TMB, non risulta rispettata.

“L’opera non è destinata alla collettività in senso stretto, non vi è alcuna convenzione o utilizzo pubblico effettivo – si legge nella sentenza – e il soggetto realizzatore è un’impresa privata a scopo di lucro, condizione che giustifica pienamente la richiesta del contributo.”

Una tesi che ribalta quella sostenuta dal Tar di Latina, che nel 2022, con il giudice Roberto Bucchi come estensore, aveva accolto il ricorso della società stabilendo che l’impianto rientrava tra le opere di urbanizzazione secondaria, come previsto dall’articolo 17 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), e pertanto non soggetto al pagamento del contributo secondo la cosiddetta Legge Bucalossi.

Il Comune di Aprilia, invece, aveva contestato questa impostazione fin dall’inizio, sostenendo che l’impianto non fosse a uso pubblico e gratuito, ma destinato a generare profitto per l’impresa. Con la sentenza del Consiglio di Stato, l’ente ottiene dunque una vittoria importante, che potrebbe rappresentare un precedente per altri casi analoghi in materia di urbanistica e fiscalità edilizia.

Il contenzioso, iniziato nel 2013 con una determina del settore Urbanistica che imponeva il pagamento a Rida Ambiente, si chiude quindi con l’affermazione del principio secondo cui le opere realizzate da privati a fini imprenditoriali non possono godere delle esenzioni previste per le opere pubbliche.

Una sentenza destinata a fare scuola e che, per il Comune di Aprilia, rappresenta anche un recupero economico non indifferente.