Concorso per assistente sociale a Gaeta: il Consiglio di Stato conferma la regolarità della procedura

GAETA – Fu corretto lo svolgimento del concorso pubblico bandito nell’autunno dal comune di Gaeta per l’assunzione di un “istruttore direttivo-assistente sociale” categoria giuridica D. Lo ha sentenziato ora il Consiglio di Stato (quinta sezione) che, presieduta dal giudice Diego Sabatino e composta dai consiglieri Valerio Perotti, Stefano Fantini, Giorgio Manca e Marina Perrelli), ha reso noto nella giornata di mercoledì’ l’esito della discussione del ricorso che c’era stata nella camera di consiglio del 28 novembre scorso.

A chiedere il pronunciamento dei giudici amministrativi di secondo grado era stata la dottoressa Lena Errante che aveva chiesto la riforma della sentenza della prima sezione di Latina del Tar del Lazio, la numero 119 del febbraio 2024, che a sua volta aveva legittimato l’operato del comune di Gaeta per lo svolgimento, dal 19 ottobre 2022 in poi, del concorso per l’assunzione di un “istruttore direttivo-assistente sociale” categoria giuridica D. La dottoressa Errante, assistita dall’avvocato Luca Scipione, è sempre stata convinta nel ricorso presentato ai giudici amministrativi di palazzo Spada di ribaltare il provvedimento del Tar che – come si ricorderà – aveva confermato l’esito finale della procedura concorsuale (iniziata il 19 luglio 2022) con la vittoria della candidata Stefania Maria Grazia Bucalo.

Nel ricorso al Consiglio di stato la dottoressa Errante aveva di nuovo impugnato l’efficacia del verbale della commissione d’esame con cui venne approvato innanzitutto l’elenco dei candidati non ammessi alla seconda prova (tra cui figurava al numero 19, con il punteggio di 10, la stessa candidata) e la determinazione numero 1120 del 1 dicembre 2022 del dirigente del Dipartimento “Pianificazione e Sviluppo Organizzativo” del Comune di Gaeta, Annamaria De Filippis, con cui venne, invece. approvata la graduatoria finale del concorso vinto dalla ciociara (ma catenese d’origine) Stefania Maria Grazia Bucalo. I giudici amministrativi di secondo grado hanno verificato ora positivamente non solo la posizione della vincitrice del concorso bandito dal comune di Gaeta ma soprattutto il ruolo della commissione d’esame formata, tra gli altri, dal direttore del consorzio per i servizi “Aipes” Maurizio Loreto Ottaviani e dalla dipendente Silvia Tatangelo, rispettivamente di Fontana Liri e di Sora, conterranei della vincitrice residente a Campoli Appennino.

Nella sentenza del Consiglio di Stato è stata sintetizzata la cronistoria di questa prova concorsuale ma anche di un’altra procedura selettiva pubblica che, promossa dal consorzio “Aipes”, aveva visto la candidata Bucalo partecipare ad un esame per titoli ed esami per la copertura di sei posti di categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”. La prova era stata indetta proprio dal consorzio ciociaro con un bando approvato con determinazione numero 414 del 28 luglio 2020 firmata proprio del Dottor Ottaviani (all’ epoca Responsabile area Finanziaria del consorzio stesso). La dottoressa Bucalo – fu una delle rimostranze dell’ex candidata Errante – era stata assunta poche settimane prima, il 5 settembre 2022, con la determinazione numero 618 a firma proprio di Ottaviani, divenuto nel frattempo direttore dello stesso “Aipes”.

Il ricorso al Consiglio di Stato aveva rinnovato una perplessità su tutte: dalle determinazioni del Consorzio Aipes i componenti della commissione di valutazione del concorso pubblico indetto dal Comune di Gaeta quando si erano insediati e avevano stabilito i criteri e i subcriteri di valutazione dei titoli e delle prove (il 18 ottobre 2022 , il giorno prima che si conoscessero i nomi dei candidati in lizza) avrebbero già saputo che tra i partecipanti alla procedura vi era pure la contro interessata Bucalo Stefania Maria Grazia, “assunta dal Consorzio Aipes ma nel frattempo legittimamente firmataria della domanda di partecipazione al concorso pubblico al comune di Gaeta”. La candidata Errante fu esclusa dopo la prima prova scritta e nel ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che le diede torto rinnova altre sue perplessità di naturale procedurale: i criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione di valutazione al concorso “apparirono sostanzialmente analoghi, a tratti identici, a quelli stabiliti dal dottor Maurizio Loreto Ottaviani col bando di concorso del Consorzio Aipes, al quale ha partecipato la candidata e contro interessata Bucalo”, la stessa vincitrice della prova svolta al comune di Gaeta con il punteggio finale di 91,75. I magistrati del consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso nella misura sarebbe stato violato ’articolo 12 del Dpr numero 487 del 9 maggio 1994 secondo il quale …“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi stabiliti alle singole prove”. Ma questa prova il 19 ottobre di due anni fa sarebbe stata espletata regolarmente? Secondo il Consiglio di Stato sì, per la ricorrente e l’avvocato Scipione no, nel senso che la selezione sarebbe stata condizionata da “un imparziale svolgimento e di un buon andamento” con il rischio di “favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri”.

Il consiglio di Stato ha rigettato il ricorso dell’avvocato Scipione relativamente ad un’altra circostanza: la mattina del 19 ottobre 2022, giorno inaugurale di questo controversa selezione, non sarebbero stati definiti i criteri di valutazione dei titoli “nella prima seduta della commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande”. Essi sarebbero dovuti essere definiti “prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati”. E invece il consiglio di Stato ha definito corretta la procedura seguita al comune di Gaeta quando la commissione esaminatrice del concorso, formata da un dirigente e da una dipendente del Consorzio Aipes – determinò i criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove essendo pienamente a conoscenza – dal 18 ottobre – dei nominativi dei candidati partecipanti alla procedura. Per la ricorrente sarebbe stata violata la normativa sulla trasparenza, quella disciplinata dalla legge 241/1990. Tutto nella norma anche lo svolgimento della fase iniziale della prova avvenuta la mattina del 19 ottobre 2022 . La commissione di concorso, insediatasi grazie alla nomina avvenuta poco prima con la determinazione dirigenziale numero 936 della segretaria comunale Patrizia Cinquanta, in poco più di 24 minuti, dalle 9.20 alle 9.44, avrebbe fatto tantissime cose.

E, più precisamente, avrebbe “esaminato tutta la documentazione inerente la prova concorsuale con particolare riferimento al bando di concorso e all’ elenco dei 66 candidati ammessi con riserva; proceduto alla lettura attenta dei dati anagrafici dei 66 candidati aspiranti per verificare la ricorrenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado; compilato e sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione dei titoli; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione dei punteggi da assegnare alla prima prova scritta ( furono proposti trenta quesiti a risposta multipla mediante un sorteggio) e il tempo (45 minuti) assegnato ai candidati per lo svolgimento di tale prova; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione della seconda prova scritta; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, le modalità di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione di quest’ ultima; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di punteggio per ritenere il superamento delle singole prove da parte dei candidati; la verifica delle buste e dei fogli predisposti precedentemente dagli uffici per le due prove scritte per ogni candidato; deciso e stabilito, come dettagliata verbalizzazione, le regole di espletamento delle prove scritte da parte dei candidati; la predisposizione di tre serie riportanti ciascuna 30 quesiti a risposta multipla”.

Anche qui la scure del Consiglio di Stato: tutto nella norma nonostante la ricorrente affermasse il contrario nella misura in cui affermava come questi “adempimenti ed attività , unitamente alla stesura del relativo verbale numero 1, non possono sicuramente essere compiute in soli ventiquattro minuti, richiedendo ognuna una attività preliminare di esame, valutazione e decisione collegiale per cui si rende ragionevolmente necessario un tempo di gran lunga superiore, con la conseguenza che il poco tempo impiegato evidenzia una palese irragionevolezza della “qualità” del potere esercitato dalla commissione di valutazione nel compimento di tutti gli adempimenti e le attività preliminari e propedeutiche allo svolgimento delle prove del concorso”.

La commissione ha conosciuto l’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale prima di predeterminare i criteri di valutazione? Ecco la risposta del Consiglio di Stato: “La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la commissione sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12 del Dpr 487 del 1994, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando il principio nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possono sorgere dubbi circa l’imparzialità degli stessi, con la conseguenza che deve considerarsi legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali purché prima della loro effettiva valutazione”.

Quanto, poi, al profilo dedotto della mancata pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione “è sufficiente considerare che gli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 19 del del decreto legislativo numero 33 del 2013 non sono posti a tutela delle singole posizioni individuali di interesse, ma per finalità di tutela generale del principio di trasparenza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo della risorse pubbliche, sicché la loro mancata osservanza non ridonda in vizio del provvedimento finale, potendo, se del caso, giustificare il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla normativa in materia di trasparenza”. La ricorrente, nello specifico, aveva sostenuto come la commissione esaminatrice, nel predisporre le tre serie di trenta domande a risposta multipla da sorteggiare e da somministrare ai Ilcandidati, non abbia provveduto ad individuare, con riguardo a ciascuna domanda, la risposta corretta.

Il consiglio di Stato ha inoltre respinto, definendolo infondato, un altro dei motivi aggiunti con il quale era stato lamentato che alcuni dei quesiti sottoposti ai candidati partecipanti fossero stati formulati in maniera ambigua, sì da non consentire l’univocità delle risposte. Quanto alla mancata “validazione” dei quesiti a risposta multipla, l’assunto non appare dimostrato. Era stata anche avanzata l’illegittimità dei correttivi apportati alle domande oggetto del quiz (due uguali e una recante due risposte uguali): “Il Collegio ritiene che nessun pregiudizio gli stessi abbiano apportato ai concorrenti, dovendosi escludere la violazione dell’articolo 8 del bando di concorso, prevedente l’attribuzione di un punteggio massimo di punti 30 alla prima prova scritta consistente in quesiti a risposta aperta e/o multipla su temi oggetto del programma di esame. Deve peraltro aggiungersi, in relazione a tale profilo, che la censura appare anche inammissibile per carenza di interesse avendo l’appellante conseguito punti 10/30 alla prima prova scritta, laddove il punteggio minimo richiesto era di 21/30; né è stato argomentato in che modo risulterebbe superata la prova di resistenza. Da ultimo, non può affermarsi, nei limiti del sindacato sulla ragionevolezza consentito in sede di giurisdizione amministrativa, che i quiz numero 4, 12 e 14 siano ambigui, consentendo comunque una risposta coerente con il diritto positivo vigente. E un ultimo affondo i giudici di palazzo Spada lo esternao sul fatto che i componenti della commissione non avrebbero sottoscritto la dichiarazione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dpr numero 487 del 1994 circa la insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti”.