FORMIA – Protagonista di un nuovo ricorso al Tar contro il confermato dimensionamento operato dall’Amministrazione comunale di Formia, l’ex comandante della Polizia Locale Rosanna Picano ha fretta. Nell’ultima udienza celebrata davanti la sezione lavoro del Tribunale di Cassino, i legali dell’attuale dirigente degli Affari Generali, gli avvocati Luca Scipione e Giuseppe Masiello, contrariamente alle più ottimistiche previsioni, hanno chiesto che il giudice titolare del procedimento emetta subito una sentenza parziale, che detta parzialmente definitiva, ricorre quando in un processo nel quale siano state proposte più domande, il giudice si pronunci soltanto su alcune di queste.
E il procedimento è stato promosso davanti il giudice del Lavoro Lorenzo Sandulli del Tribunale di Cassino dopo che il Tar del Lazio si è dichiarato incompetente a decidere (“Non sussiste il grave danno ed irreparabile”) relativamente all’efficacia di parte del contenuto della delibera numero 135 del 31 maggio 2022 che varava la coraggiosa riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente. Quella delibera ridimensionava, di fatto, il comando di Polizia Municipale ed il 15 novembre di tre anni fa la dottoressa Picano fu raggiunta da un decreto sindacale con cui fu destituita dall’incarico di Comandante per il quale aveva vinto un ricorso ad hoc nel 1997.
Il Comune di Formia, che si è costituito in questo contenzioso di lavoro ancora una nuova volta attraverso l’avvocato romano Maurizio Danza, giustificò il provvedimento di spostamento dal suo piano triennale della corruzione che, licenziato dalla Giunta il 29 aprile 2022, prevedeva “la rotazione ordinaria del personale quale misura obbligatoria di prevenzione” ed evidenziava “l’obbligatorietà della rotazione dopo dieci dall’incarico e, comunque, ordinariamente con cadenza quinquennale”. Anche se lo stesso piano triennale di prevenzione della corruzione, tuttavia, aveva stabilito che la “rotazione ordinaria potrà tener conto delle peculiarità professionali ove possibile”.
Da un procedimento ad un altro. Si discuterà il 19 marzo 2025 davanti la sezione di Latina del Tar la richiesta di sospensiva avanzata dalla stessa ex comandante Picano contro gli ultimi e discussi provvedimenti adottati dalla Giunta municipale di Formia sul riordino della macchina burocratico-amministrativa dell’ente. Il suo legale, l’avvocato Scipione, ha chiesto l’annullamento della deliberazione di giunta comunale numero 128 del 4 del luglio scorso che, definendo il nuovo assetto organizzativo dell’ente”, ha approvato la struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 8 settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore numero 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive”. Il ricorso al Tar dell’ex comandante Picano contesta, inoltre, la legittimità della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia (poi rettificata) numero 19 del 24 gennaio scorso che, avente ad oggetto “Articolazione struttura organizzativa dell’ente. Approvazione modifica e determinazioni attuative”, ha approvato , a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale numero 128 del 4 luglio 2024, la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la previsione (ora) di 7 settori ma sempre inglobando nel settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura” e con l’assegnazione delle relative risorse e di quelle umane.
Il terzo provvedimento impugnato dall’avvocato Scipione e oggetto del ricorso in discussione davanti il Tari è il decreto sindacale numero 3 del 3 febbraio scorso. Nella parte in cui il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, ha conferito alla dottoressa Giuseppina Sciarra anche l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”. Viene evidenziato nella richiesta di sospensiva come la Giunta di centrodestra, dal 2022 (appunto) abbia avviato un’azione di accanimento nei confronti della dottoressa Picano quando, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, venne sollevata dall’incarico di Comandante della Polizia Locale per essere esiliata al settore Affari generali.
Nel nuovo ricorso al Tar viene rimarcato come la dottoressa Picano, assunta al Comune il 21 aprile 1987 a seguito di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di Vice comandante della Polizia Locale dieci anni più tardi, nell’aprile 1997, si aggiudicò un’altra prova concorsuale per titoli ed esami per un posto di “Dirigente (Comandante) – Qualifica Dirigenziale dell’Area di Attività Dirigenziale” da assegnare alle Attività del Settore di Controllo del Territorio Polizia Urbana, Giudiziaria, Viabilità, Rapporti Organi di Rappresentanza, Vigilanza e Occupazione Suolo Pubblico, Polizia Amministrativa, Traffico e Protezione Civile, Trasporti Scolastici” a tempo indeterminato e a tempo pieno. Nelle more il Comune di Formia con la deliberazione di consiglio comunale numero 30 del 28 aprile di quell’anno approvò il “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale” e, nello specifico, in attuazione della legge regionale numero 20/90, attribuì al Corpo di Polizia Municipale “Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale”, quelle Polizia Giudiziaria”, di Polizia Stradale” e di Funzioni di Pubblica Sicurezza”.
La Picano chiede al Tar di tornare a svolgere un ruolo apicale che le ha permesso di ricoprire solo dopo aver vinto due concorsi pubblici. Al Tar sono state avanzate altre presunte anomalie che renderanno interessante la discussione della richiesta di sospensiva del 19 marzo: “Il Corpo di Polizia Municipale del comune di Formia sebbene fosse stato istituito, non è stato mai revocato – scrive l’avvocato Scipione nel passaggio più forte del ricorso – e, nonostante ciò, già con la delibera numero 67 del 25 marzo 2022 e con quelle numero 128 del 4 luglio 2024 e ora con quella numero 19 del 24 giugno inglobi …“altri e differenti servizi”. La dottoressa Picano si dichiara nel nuovo ricorso al Tar l’unica a rivendicare un interesse a tutela della propria posizione professionale “pregiudicata da discutibili atti di macro organizzazione.
L’avvocato Scipione evidenzia inoltre come la Giunta Taddeo a più riprese abbia violato e abbia “falsamente” applicato alcuni articoli del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del comune di Formia in relazione e violazione della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 e di quella regionale numero 1 del 13 gennaio 2005. Inoltre, la Giunta con il nuovo assetto organizzativo dell’ente, incardinando la “Polizia Locale” nel neo istituito settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, “ha ridotto la Polizia Municipale ad un settore amministrativo costituente una struttura intermedia nell’ambito di una struttura burocratica più ampia alle dipendenze di un dirigente amministrativo e non di un dirigente comandante della Polizia Municipale. Questo nuovo assetto organizzativo è – ha dichiarato l’avvocato Scipione – contrario a tutte le specifiche fonti normative di rango primario e secondario vigenti”.
In effetti, il Comune di Formia istituendo all’epoca il Corpo di Polizia Municipale aveva dato vita ad “una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative dell’Ente Comune (un Corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che, al vertice di questa forma di aggregazione unitaria, è posto un “Comandante”, al quale è affidata la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. E poi anche la legge regionale numero 20/1990 configurava il “Corpo di Polizia Municipale” come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell’apparato comunale, un principio, questo, confermato dalla successiva legge regionale numero 1 del 13 gennaio 2005.
Insomma, la polizia municipale, una volta eretta a Corpo, “non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo), né, per tale incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo, che dirige tale più ampia struttura. Il ricorso al Tar termina con le riserve sul decreto di nomina della dottoressa Sciarra: “Viola l’articolo 14 della legge regionale numero 1/2005, l’articolo della Legge numero 208 del 28 dicembre e l’articolo 12 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale che “stabiliscono tassativamente il conferimento della funzione di dirigente della Polizia Locale soltanto al “Dirigente – Comandante della Polizia Municipale”.