Gaeta / Concessioni balneari e progetti di finanza: l’Agcm impugna al Tar le delibere del Comune

GAETA – E’ diventato durissimo lo scontro istituzionale tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Comune di Gaeta, accusato di eludere la direttiva comunitaria Bolkstein che impone ai Comuni di perseguire una procedura completamente pubblica per il rinnovo per i prossimi 20 anni delle concessioni demaniali marittimi a favore degli stabilimenti balneari. L’Amministrazione Leccese ha deciso di optare per lo strumento dei Progetti di finanza che, benché sia previsto dal nuovo Codice degli Appalti, non applicherebbe fedelmente il principio della libera concorrenza.

E così l’Agcm ha impugnato al Tar le cinque delibere consiliari, le numero 41,42,43, 44 e 45, del 24 agosto 2024 con cui altrettanti imprenditori hanno avviato la scalata a cinque stabilimenti del lungomare di Serapo con l’impegno, in cambio dell’ottenimento delle concessioni ventennali, di realizzare a loro spese interventi per la rigenerazione urbana e di riqualificazione urbana. Si tratta della “Sunrise srl”, della “Sim Gestioni srl, de “La Nave di Fulvia di Ciccone Angelo Sas”, della Luna srl” e della “B&B srl” che ora sono finiti, insieme al comune di Gaeta (ha tutt’altro orientamento di fermarsi), nel bersaglio degli avvocati dell’Agcm Claudia Giardina, Enrico Labella e Gabriele Maria Polito.

Per l’Authority, che ha impugnato al Tar la delibera numero 143 con cui la Giunta di Gaeta lo scorso 19 giugno fissava le linee guida definite “indicative e non esaustive” per l’approvazione (nel cuore dell’estate turistiuca) dei project financing, il Comune con questa procedura utilizzata tradisce lo spirito della libera concorrenza e si rende protagonista di un “tentativo, maldestro, – così si legge testualmente nel ricorso al Tar – di eludere la normativa in materia, determinando – nella loro applicazione pratica – una sostanziale proroga generalizzata delle concessioni in essere o comunque l’affidamento agevolato ai concessionari uscenti e/o ai soggetti presentatori dei piani di project financing per un periodo, tra l’altro, ingiustificatamente lungo”.

In altre parole, la scelta sull’affidamento delle concessioni tramite project financing “avrebbe dovuto essere supportata da adeguata motivazione soprattutto per quanto concerne l’interesse alla realizzazione delle opere (e il loro valore anche con riferimento alla durata della concessione stessa) e la previsione del diritto alla prelazione per il presentatore del progetto, che correda tale istituto. Oltre a ciò, l’adesione ai progetti presentati – si legge nel ricorso al Tar dell’Agcm notificato per prima al sindaco Leccese – dagli attuali concessionari per porzioni di arenile sostanzialmente coincidenti con le attuali concessioni demaniali – che di fatto si risolve in una illegittima proroga delle concessioni in essere – avrebbe dovuto far propendere per una diversa scelta amministrativa al fine di tutelare i princìpi concorrenziali imposti dall’ordinamento eurounitario e nazionale. L’azione dell’ente pubblico, viceversa, ha prediletto uno strumento che già di per sé non favorisce la concorrenza degli operatori, viepiù se il procedimento è avviato su istanza di parte e non d’ufficio, con una compressione degli interessi pro-concorrenziali non bilanciata dalla soddisfazione di altri interessi pubblici che non appaiono nemmeno tratteggiati nelle impugnate delibere”.

Insomma, le delibere consiliari del 24 agosto “si pongono in contrasto non solo con le citate normative nazionali circa l’onere motivazionale della scelta amministrativa, ma anche e soprattutto con l’articolo 12 della Direttiva Servizi, secondo il quale l’obiettivo da perseguire per l’amministrazione deve essere quello di aprire il mercato (nel caso di specie, delle concessioni demaniali marittime) alla concorrenza e assicurare la par condicio tra i soggetti potenzialmente interessati.

Del resto, anche “laddove il Comune opti per una procedura selettiva a seguito di istanza di parte, la procedura deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali. La procedura selettiva, infatti, incidendo su risorse di carattere scarso (come espressamente riconosciuto dal Consiglio di Stato nelle citate sentenze del 20 maggio 2024) in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo – e quindi le chance concorrenziali delle imprese contendenti – e non soddisfare solo apparentemente i predetti criteri.

E poi i progetti di finanza fortemente voluti dall’amministrazione Lecese avrebbero dovuto perseguire una “motivazione adeguata con riferimento alla durata, da parametrare al valore delle opere realizzate in funzione di un reale interesse pubblico, e la presenza del diritto di prelazione. Questa durata non dovrebbe, quindi, eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un’equa remunerazione del capitale investito”. Viene considerata “non motivata e né ragionevole” la durata di venti anni (termine massimo indicato nella delibera di Giunta 143/2024) della concessione rilasciata ad esito dello svolgimento della procedura, considerato peraltro che gli interventi, riguardano prevalentemente l’ammodernamento dei manufatti e degli impianti già presenti all’interno dell’area in concessione e l’implementazione di servizi funzionali all’attività in concessione (come ad esempio il rifacimento degli impianti, servizi, passerelle, aree gioco, parcheggi ecc.) e solo marginalmente la costituzione di nuove opere pubbliche o servizi a beneficio dei cittadini.

Secondo L’Agcm la durata del rapporto contrattuale “dovrebbe invece essere direttamente correlata alla traslazione del rischio in capo al concessionario, in quanto funzionale al recupero dell’investimento effettuato da quest’ultimo per eseguire i lavori o i servizi oggetto di affidamento”. E censure sono state mosse anche in riferimento ai criteri valutativi declinati nella delibera numero 143/2024. “Il criterio correlato all’esperienza pregressa acquisita nella gestione di una concessione quale unica fonte di reddito (criterio sub lett. h) appare suscettibile di produrre effetti distorsivi della concorrenza, nella misura in cui la valorizzazione di tale elemento si traduce in un ingiustificato vantaggio attribuito ai concessionari uscenti, rispetto ad altri”. E la conclusione del ricorso al Tar dell’Agcm adombra l’ipotesi di un reato molto in voga in alcune Procure, la turbata libertà di incanto: “Appare palese come i provvedimenti comunali impugnati siano illegittimi per contrasto con l’articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della Direttiva Servizi”.

La stessa Agcm nei giorni scorsi ha chiesto al sindaco di Gaeta di controdedurre in merito alle ulteriori 8 proposte di progetto di finanza approvate il 19 febbraio dal consiglio comunale. E se le osservazioni annunciate dal sindaco Leccese non dovessero convincere i legali dell’Authority sarebbe inevitabile un altro ricorso al Tar esponendo il comune di Gaeta a pesantissimi oneri legali e, chissà, a ipotesi di risarcimento danni a sei zeri. Ma la giostra, ormai partita, non può più fermarsi.