FORMIA – Sarà calendarizzata nei prossimi giorni – forse nella prima decade di marzo – la data dell’udienza in cui la sezione di Latina del Tar discuterà la richiesta di sospensiva avanzata dall’ex comandante della Polizia Locale del Comune di Formia contro gli ultimi e discussi provvedimenti adottati dalla Giunta municipale di Formia sul riordino della macchina burocratico-amministrativa dell’ente. Lo anticipa il legale dell’alta dirigente comunale, l’avvocato Luca Scipione, firmatario di un ricorso in cui sollecita l’annullamento della deliberazione di giunta comunale numero 128 del 4 del luglio scorso che, definendo il nuovo assetto organizzativo dell’ente, “approvava la struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 8 settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore numero 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive”.
Il ricorso al Tar dell’ex comandante Picano contesta, inoltre, la legittimità della deliberazione di giunta comunale del Comune di Formia (poi rettificata) numero 19 del 24 gennaio scorso che, avente ad oggetto “Articolazione struttura organizzativa dell’ente. Approvazione modifica e determinazioni attuative”, con cui ha approvato, a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale numero 128 del 4.7.2024, la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la previsione (ora) di 7 settori ma sempre inglobando nel settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura” e con l’assegnazione delle relative risorse e di quelle umane.
Il terzo provvedimento che l’avvocato Scipione ha impugnato ai giudici amministrativi di Latina, “perché figlio delle due delibere di Giunta sul riassetto dei settori”, è il decreto sindacale numero 3 del 3 febbraio scorso. Nella parte in cui il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, ha conferito alla dottoressa Giuseppina Sciarra anche l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”. Viene evidenziato nella richiesta di sospensiva come la Giunta di centrodestra, nonostante il motto latino dica chiaramente che “errare sia umano ma perseverare comincia ad essere diabolico”, dal 2022 abbia avviato un’azione di accanimento nei confronti della dottoressa Picano quando, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, venne sollevata dall’incarico di Comandante della Polizia Locale per essere confinata alla guida del settore Affari generali. Questo provvedimento era stato impugnato inizialmente dalla Picano al Tar che si era dichiarato incompetente a decidere. Ora la controversia è finita davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino che l’affronterà nella prossima udienza del 27 febbraio.
Tornando alla stretta attualità nel nuovo ricorso al Tar l’avvocato Scipione rimarca come la sua assistita, assunta al Comune il 21 aprile 1987 a seguito di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di Vice comandante della Polizia Locale (svolse anche mansioni e le funzioni relative anche con incarichi di Direzione del Settore Polizia Locale) dieci anni più tardi, nell’aprile 1997, si aggiudicò un’altra prova concorsuale per titoli ed esami per un posto di “Dirigente (Comandante) – Qualifica Dirigenziale dell’Area di Attività Dirigenziale” da assegnare alle Attività del Settore di Controllo del Territorio Polizia Urbana, Giudiziaria, Viabilità, Rapporti Organi di Rappresentanza, Vigilanza e Occupazione Suolo Pubblico, Polizia Amministrativa, Traffico e Protezione Civile, Trasporti Scolastici” a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Nelle more il Comune di Formia con la deliberazione di consiglio comunale numero 30 del 28 aprile di quell’anno approvò il “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale” e, nello specifico, in attuazione della legge regionale numero 20/90, attribuì al Corpo di Polizia Municipale “Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale”, quelle “Polizia Giudiziaria”, di “Polizia Stradale” e di “Funzioni di Pubblica Sicurezza”. La dottoressa con un pizzico di orgoglio chiede al Tar a svolgere un ruolo apicale che le ha permesso di ricoprire solo dopo aver vinto due concorsi pubblici quando la sua sostituita, l’avvocato Pina Sciarra (proviene dal Comune di Gaeta dove non ha mai ricoperto incarichi dirigenziali), ha preso il suo posto dopo essere stata assunta con un incarico fiduciario a tempo determinato dal sindaco Taddeo secondo quanto prevede l’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.
E al Tar sono state avanzate altre presunte anomalie che renderanno interessante la discussione della richiesta di sospensiva: “Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Formia sebbene fosse stato istituito, non è stato mai revocato – scrive l’avvocato Scipione nel passaggio più forte del ricorso – e, nonostante ciò, già con la delibera numero 67 del 25 marzo 2022 e con quelle numero 128 del 4 luglio 2024 e ora con quella numero 19 del 24 giugno inglobi …“altri e differenti servizi”.
La dottoressa Picano si dichiara nel nuovo ricorso al Tar l’unica a rivendicare un interesse a tutela della propria posizione professionale “pregiudicata da discutibili atti di macro organizzazione. L’avvocato Scipoione evidenzia inoltre come la Giunta Taddeo a più riprese abbia violato e abbia “falsamente” applicato alcuni articoli del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del comune di Formia in relazione e violazione della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 e di quella regionale numero 1 del 13 gennaio 2005. Inoltre la Giunta con il nuovo assetto organizzativo dell’ente, incardinando la “Polizia Locale” nel neo istituito settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, “ha ridotto la Polizia Municipale ad un settore amministrativo costituente una struttura intermedia nell’ambito di una struttura burocratica più ampia alle dipendenze di un dirigente amministrativo e non di un dirigente comandante della Polizia Municipale. Questo nuovo assetto organizzativo è – ha aggiunto l’avvocato Scipione – contrario a tutte le specifiche fonti normative di rango primario e secondario vigenti”.
In effetti, il Comune di Formia istituendo all’epoca il Corpo di Polizia Municipale aveva dato vita ad “una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative dell’Ente Comune (un Corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che, al vertice di questa forma di aggregazione unitaria, è posto un “Comandante”, al quale è affidata la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. E poi anche la legge regionale numero 20/1990 configurava il “Corpo di Polizia Municipale” come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell’apparato comunale, un principio, questo, confermato dalla successiva legge regionale numero 1 del 13 gennaio 2005.
Insomma, la polizia municipale, una volta eretta a Corpo, “non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo), né, per tale incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo, che dirige tale più ampia struttura. Il ricorso al Tar termina con le riserve sul decreto di nomina della dottoressa Sciarra: “Viola l’articolo 14 della legge regionale numero 1/2005, l’articolo della Legge numero 208 del 28 dicembre e l’articolo 12 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale che “stabiliscono tassativamente il conferimento della funzione di dirigente della Polizia Locale soltanto al “Dirigente – Comandante della Polizia Municipale”.